TESTAMENTO A FAVORE
degli animali
Il testamento è l’atto con il quale si dispone la destinazione dei propri beni in caso di decesso, a garanzia di rispetto delle proprie volontà. In mancanza di questo documento l’affidamento dei beni è decisa dalla legge indipendentemente dalle inclinazioni di chi li ha lasciati. Con il testamento si tutela chi ci è caro e ciò in cui crediamo.
Il lascito ereditario di qualsiasi genere e importanza economica è vitale per progetti e attività di Gioia Aps per la protezione degli animali.
Chiunque sia maggiorenne e in grado di intendere e di volere può fare testamento e modificarlo o revocarlo successivamente in qualsiasi momento.
Esistono diverse formule di testamento: olografo, per atto pubblico e quello segreto.
IL TESTAMENTO
- Autografo (interamente manoscritto)
- Datato (giorno, mese, anno)
- Firmato in calce
- Assistenza di un notaio
- Presenza di due testimoni
- Autografo
- Datato
- Firmato in calce
- Sigillato e affidato al notaio
IL TESTAMENTO OLOGRAFO
Questo documento deve essere scritto interamente a mano, datato (indicando giorno, mese ed anno) e firmato. La firma deve essere apposta alla fine delle disposizioni. Può essere redatto su qualsiasi tipo di carta. La volontà deve essere espressa in modo semplice, chiaro e diretto, onde evitare equivoci.
Il testamento olografo costituisce la fattispecie più semplice e economica, ma si presta a possibili rischi: nullità o annullabilità per errori formali (mancanza della firma, scrittura non interamente a mano, mancanza della data, eccetera), smarrimento, furto, manomissione o sottrazione da terzi.
Il soggetto beneficiario va indicato con precisione. E’ nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l’arbitrio di determinare la quota di eredità, l’oggetto o la quantità del bene da assegnare. Disposizioni di lasciare beni con l’obbligo di non venderli sono non osservabili e quindi nulle.
ESEMPIO DI TESTO OLOGRAFO
Api 1) Oggi <giorno, mese, anno>, in <luogo>, Io sottoscritto < generalità del testatore > nelle mie piene facoltà di intendere e volere dispongo che, dopo la mia morte, la casa situata in <via>, n. <numero>, al piano <numero>, interno <numero>, nel <comune> (<provincia>) sia destinata a Gioia Aps per la protezione degli animali (possono essere anche più di uno).
Firma
2) Oggi <giorno, mese, anno>, in <luogo>, Io sottoscritto < generalità del testatore > nelle mie piene facoltà di intendere e volere dispongo che, dopo la mia morte,… dispongo che, alla mia morte, la quota disponibile dei miei beni sia destinata a Gioia Aps per la protezione degli animali.
Firma
TESTAMENTO PER ATTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è redatto con l’assistenza di un notaio alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Si tratta di una fattispecie più sicura perché evita:
- errori di forma che possono essere commessi nella stesura di un testamento olografo, grazie all’ausilio di un esperto di diritto in materia;
- rischi di smarrimento o manomissioni (viene sigillato e custodito in un luogo protetto);
- contestazione da parte di terzi.
TESTAMENTO SEGRETO
Il testamento segreto è firmato, datato e scritto a mano come nel caso del testamento olografo. Sigillato, viene consegnato al notaio affinché lo custodisca. Il notaio, con l’osservanza delle formalità prescritte, la riceve e la conserva tra i suoi atti.
Questa modalità è ideale nel caso si voglia mantenere riservatezza e garanzia di conservazione e tutela. Il testatore può ritirare in qualunque momento il testamento segreto, che si intende così revocato.
LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il contenuto del testamento è privato fino alla morte del testatore.
Testamento olografo: è fatto obbligo a chiunque ne sia in possesso di presentarlo a un notaio dopo la morte del testatore per la pubblicazione.
Testamento segreto: il notaio procederà autonomamente alla pubblicazione non appena abbia notizia della morte del testatore.
Testamento pubblico: il notaio che lo ha ricevuto, lo comunica agli eredi ed ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
L’ESECUTORE TESTAMENTARIO
È colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà. Questa figura si rende utile nel caso di abbia il timore che possano sorgere dissidi fra gli aventi diritto alla successione. L’esecutore testamentario è opportuno anche in caso si lasci una situazione complessa o gravata da passività. Naturalmente è bene si tratti di persona di fiducia, competente ed atta a far valere la propria autorità sugli eredi e legatari.
IMPOSTE.
Tutti i lasciti testamentari e le donazioni in favore di Gioia Aps per la protezione degli animali sono esenti da ogni imposta.
DONAZIONI E ASSICURAZIONI SULLA VITA.
La donazione è un contratto tra vivi attraverso il quale si può destinare a Gioia Aps per la protezione degli animali un bene immobile, mobile o somme in denaro. Se l’entità della donazione costituisce una parte importante del patrimonio personale è sempre opportuno consultarsi con un professionista di fiducia, al fine di non ledere eventuali diritti di natura successoria.
L’assicurazione sulla vita è uno strumento che consente di favorire il beneficiario in misura superiore alla disponibilità del proprio patrimonio, senza ledere i diritti di legittima dei propri eredi. L’importo dell’assicurazione sulla vita, infatti, non fa parte del patrimonio ereditario e può essere intestata a beneficio di un’associazione.
Anche in questo caso l’assicurato può in qualsiasi momento modificare il beneficiario.
Se si decide di lasciare i propri beni in favore di un’associazione è utile informarne preventivamente l’associazione stessa.
LE QUOTE NON DISPONIBILI
La legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità al coniuge, ai figli legittimi, ai figli naturali e agli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati o gli adottivi.
- FIGLIO UNICO
- 2 O PIU' FIGLI
- IL CONIUGE E UN FIGLIO
- IL CONIUGE E PIU' FIGLI
- SOLO I GENITORI
- SOLO IL CONIUGE
- SOLO IL CONIUGE E I GENITORI
- 1⁄2 del patrimonio al figlio;
- 1⁄2 disponibile secondo le volontà.
- 2/3 del patrimonio ai figli;
- 1/3 del patrimonio disponibile secondo le volontà.
- 1/3 al coniuge + diritto di abitazione della casa;
- 1/3 al figlio;
- 1/3 disponibile secondo le volontà.
- 1⁄4 al coniuge + diritto di abitazione della casa;
- 1⁄2 ai figli;
- 1⁄4 disponibile secondo le volontà.
- 1/3 del patrimonio ai genitori;
- 2/3 disponibile secondo le volontà
- 1⁄2 del patrimonio al coniuge + il diritto di abitazione della casa;
- 1⁄2 disponibile secondo le volontà.
- 1⁄2 al coniuge con diritto di abitazione della casa;
- 1⁄4 ai genitori;
Per informazioni contattaci all’indirizzo info@gioiaprotezioneanimali.it per fissare un consulto telefonico